È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2022, n. 303, supplemento ordinario n. 43/L, la L. 29.12.2022 n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, in vigore dal 1.01.2023.

Nei territori montani, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo.

Le agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.